Art. 1.
(Finalità).

      1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione, la presente legge tutela e promuove la maternità, rimuovendo gli ostacoli di carattere economico e sociale che impediscono alle madri di adempiere alla loro essenziale funzione familiare.
      2. Nell'ambito delle politiche sociali e di solidarietà, la presente legge dispone misure per il sostegno della natalità e promuove azioni volte a favorire una maggiore conciliazione tra vita professionale e vita familiare.